La restituzione dello stabilimento delle Fonderie alla famiglia Pisano poggia su motivazioni precise che il collegio del tribunale del Riesame mette nero su bianco nel provvedimento che costituisce la seconda pronuncia sul ricorso, dopo l’annullamento con rinvio della precedente decisione ad opera della Corte di Cassazione. Innanzitutto rileva il superamento delle criticità riscontrato dall’Arpac già ad agosto 2016. Il Riesame scrive che «è il pm stesso che attesta come i controlli fatti eseguire dall’Arpac attestino la conformità ai limiti tabellari dei parametri relativi agli scarichi- ad eccezione dell’escherichia coli non riconducibile alle Fonderie- la conformità ai valori limite di anidride carbonica, ossido di azoto e anidride solforosa». I giudici rilevano che gli accertamenti dell’Arpac non solo non sono mai stati smentiti; ma si tratta di «un dato su cui concordano tutti (Pm, Gip e difesa) e su cui deve necessariamente concordare anche il tribunale» del Riesame. Di più: secondo l’accusa le Fonderie dovevano richiedere una valutazione di impatto ambientale, ma la procedura è prevista per i nuovi progetti e non anche per gli impianti già esistenti. Secondo il Riesame, «non può in alcun modo sostenersi la tesi della collocazione dell’impianto industriale all’interno del centro urbano, essendo semmai vero il contrario, e cioè che vi è stata una successiva urbanizzazione dell’area industriale senza provvedere alla delocalizzazione» della fabbrica. Dunque, il Riesame rileva «l’assenza di una macroscopica illegittimità dell’atto amministrativo e l’insussistenza di una collusione» tra i Pisano ed i funzionari pubblici che rilasciarono l’autorizzazione integrata ambientale. Infine il terzo punto, forse il più duro da digerire per la gente di Fratte, anche se oggettivamente fondato secondo il collegio presieduto dal giudice Sgroia, che a proposito delle denunce per cattivi odori ed emissioni di polveri scrive: «tutte le volte in cui le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, le segnalazioni dei testimoni non sono state mai riscontrate, sicché si deve necessariamente ritenere che le lamentele dei cittadini (sempre estremamente generiche) si siano risolte nell’espressione di valutazioni soggettive, il che esclude che queste segnalazioni da sole possano costituire una fonte di prova sufficientemente attendibile».
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