L'accordo è stato reso noto dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo

FFP2 a prezzo calmierato: 75 centesimi l’una

il prezzo concordato necessario dopo l'emanazione del decreto natale e delle nuove regole
Francesca Salemme

Il prezzo concordato è pari a 0,75 euro per ogni mascherina FFP2.

L'accordo – tra la Struttura Commissariale, d'intesa con il Ministero della Salute e sentito l'Ordine dei Farmacisti, e FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite – è stato reso noto dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo.

Se indossate correttamente, le mascherine Ffp2 riducono enormemente il rischio di infezione da Covid, anche con la variante Omicron, e dal decreto “di Natale” con le nuove indicazioni su isolamento e quarantena sono obbligatorie in una serie di situazioni a rischio affollamento, oltre che per i contatti stretti di positivi accertati che abbiano tre dosi di vaccino o comunque la seconda dose entro 4 mesi.

Ricapitolando le FFp2 vanno indossate:

– Per gli spettacoli, gli eventi e le competizioni sportive aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto

– Per l'accesso e l'utilizzo sui mezzi di trasporto (che siano voli, navi, traghetti treni dagli interregionali agli AV; autobus e pullman di linea; autobus e pullman adibiti a NCC; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento);

– Per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'auto-sorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

Rimane possibile invece utilizzare le chirurgiche in tutte le altre attività economiche e sociali (ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, purchè in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

L'obbligo di indossare le mascherine all'aperto non è previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età e per le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina (e anche per chi per assistere una persona con disabilità, non può farlo, es interprete L.I.S.).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso: mentre si effettua l'attività sportiva; mentre si mangia o si beve, e quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

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