E' stato appurato che l'ASL non aveva vietato la trasferta in Campania alla società emiliana

Il Giudice Sportivo assegna la vittoria a tavolino alla Salernitana per la “partita fantasma”

Con questi tre punti i granata salgono al secondo posto in classifica. Nessuna penalizzazione per la Reggiana
Michele Masturzo

E' arrivata l'attesa decisione del Giudice Sportivo della Lega B sulla “partita fantasma”. In merito alla mancata disputa del match tra Salernitana e Reggiana, l'avvocato Emilio Battaglia ha assegnato la vittoria a tavolino per 3-0 ai granata, nessuna penalizzazione in classifica per gli emiliani, che nei prossimi giorni potrebbero presentare ricorso per ottenere la rifissazione della gara.

Il giudice sportivo si è espresso così nelle motivazioni: “Atteso che, con riferimento alla sussistenza della forza maggiore, da considerarsi quale “impossibilità oggettiva della prestazione” per il cd. factum principis indipendente dalla volontà dell'obbligato, dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale è emerso che l'ASL non ha mai e in alcun modo vietato alla Società Reggiana di effettuare la trasferta a Salerno. In particolare la Procura Federale, in ordine ad un eventuale divieto dell'ASL di affrontare la trasferta a Salerno, ha evidenziato che dall'esame della corrispondenza intercorsa tra la Reggiana e l'ASL – documentazione fornita dalla stessa Reggiana – non si rileva alcun divieto tassativo alla trasferta ordinato dall'Asl bensì, da parte di quest'ultima, una mera presa di conoscenza della situazione dello stato di salute del Gruppo Squadra e delle ventotto misure adottate dalla Reggiana con riferimento ai protocolli sanitari”; rilevando, peraltro, che “l'Asl si limita, invero, a riferire che è necessario continuare a mantenere le misure di prevenzione in corso considerato l'incremento dei numeri dei casi già segnalato dalla Società”; atteso che, con riferimento alla domanda di non comminare alla ricorrente la penalizzazione di un punto in classifica, occorre evidenziare: i) in primo luogo, che l'art.1.3, pur trattandosi di una mera norma organizzativa dell'attività agonistica demandata alla Lega B (in particolare alla disciplina del rinvio delle gare), stante l'assoluta peculiarità della situazione emergenziale Covid 19, in via del tutto eccezionale può considerarsi derogatorio rispetto all'art. 53, comma 2, delle NOIF, come da decisione assunta dal Consiglio Federale il 9 novembre 2020; ii) in secondo luogo, che dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale è emerso che “la Società A.C. Reggiana 1919, alla data del 31 ottobre 2020 aveva 28 () calciatori ai quali era stato assegnato il numero di maglia: di questi 28 (ventotto), ben 18 (diciotto) erano positivi al Covid-19, pertanto solo 10 (dieci) calciatori (di cui 1 portiere) potevano essere schierati, non raggiungendo, quindi il numero di 13 (tredici) calciatori”.

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